La sanzione per l’omessa registrazione del contatto di locazione di immobili urbani è disciplinata dall’art. 69 del Dpr 131/86 e varia dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
Tale importo, con riferimento al limite inferiore, viene utilizzato ai fini del “ravvedimento operoso”, ovvero la regolarizzazione della mancata registrazione del contratto nei termini.
L’Agenzia delle Entrate ha da sempre ritenuto che, in caso di omessa registrazione iniziale, l’imposta dovuta, sulla quale applicare la sanzione, fosse quella riferita all’intera durata del contratto, questo in quanto l’art.43 co.1 lett. h) del DPR 131/86 stabilisce che, con riferimento ai contratti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la base imponibile sia pari all’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.
In pratica, in caso di omessa registrazione, da parte di un privato, di un contratto di locazione non abitativa recante un canone mensile di euro 1.000,00 ed una durata di 6 anni, la base imponibile sarebbe par ad euro 72.000,00 (euro 12,000 x 6 anni) e non invece il canone annuo pari ad euro 12.000,00.
Tale interpretazione non è stata tuttavia condivisa dalla Corte di Cassazione la quale, in ultimo con la sentenza 2585 del 29.1.2024, ha stabilito che la sanzione, in caso di omessa registrazione, deve essere computata sul corrispettivo relativo alla sola prima annualità del canone. In tal senso si sono anche espresse le sentenze della suprema Corte n.1981/2024, 1543/2022 e 28403/2021.
Pertanto, in caso di ravvedimento, il contribuente, nel caso in cui non opti per il pagamento dell’imposta in unica soluzione (e quindi per l’intera durata), dovrà versare le sanzioni parametrate esclusivamente sul canone del primo anno.
Tale impostazione non risulta ancora recepita nell’applicativo RLI WEB per la registrazione telematica dei contratti il quale, in caso di calcoli automatici della sanzione, ripropone il conteggio sull’intero canone. In tal caso, aderendo all’indirizzo della Cassazione, occorrerà rideterminare la sanzione con riferimento al canone della prima annualità ed inserire l’importo così calcolato nella casella “Sanzioni imposta di registro” presente nel quadro di riepilogo nonché tenere evidenza di tale conteggio in caso di ulteriori richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate.