L'Agenzia delle Entrate - con la risposta all'interpello numero 627 del 27 settembre 2021 - ha chiarito che per i cittadini residenti all'estero che fruiscono dell'agevolazione "prima casa" non è necessario adibire l'immobile ad abitazione principale, ritenendo che "tale obbligo (analogamente all'obbligo di residenza) non possa essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale".
E rammenta inoltre che "la condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all'AIRE, ma può essere autocertificata dall'interessato con una dichiarazione resa nell'atto di acquisto".