A partire dal 1.7.2022 l'obbligo è esteso a coloro che nel 2021 hanno emesso fatture per un importo superiore ad euro 25.000
A partire dal 1.7.2022 i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 co.1 e 2 DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54-89 L.190/2014) che, nell’anno 2021 abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000,00 dovranno emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico.
Al fine di agevolare il nuovo adempimento le fatture relative al 3 trimestre 2022 potranno essere emesse (ed inviate) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza applicazione di sanzioni.
In pratica la fattura relativa ad una provvigione incassata in data 1 luglio 2022 potrà essere emessa, obbligatoriamente in formato elettronico, entro il 31 agosto 2022.
A partire dal 1 ottobre 2022 le fatture, per i soggetti obbligati, dovranno essere emesse nei termini ordinari e quindi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
In ogni caso, a partire dal 1.1.2024, anche i soggetti attualmente esonerati dovranno emettere le fatture elettroniche.
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per l’emissione della fattura elettronica, i seguenti servizi gratuiti:
- una procedura web accessibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- un'applicazione per dispositivi mobili ("FATTURAe");
- un software "stand alone" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e installabile su PC.
Tutta la documentazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
[A cura del dott. Stefano Spina, consulente Fiscale Fimaa Torino]