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5 Agosto 2019

Nuove sanzioni per la ritardata registrazione dei contratti di locazione

L'art. 7 quater del DL 22.10.2016 n.193 (convertito nella L. 1.12.2016 n.225) aveva apportato rilevanti modifiche al regime della cedolare secca sulle locazioni abitative introducendo una sanzione di 50 e 100 euro per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, adempimento per il quale non sono previste imposte nel caso di presentazione nei termini.

Successivamente, l’art.3 bis del DL 34/2019, sopprimendo l’ultimo periodo dell’art.3 co.3 DLgs 14.3.2011 n.23, ha abrogato tale sanzione.

In assenza di precise indicazioni si ritiene che l’abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione dei contratti dovrebbe applicarsi retroattivamente, in applicazione del principio del favor rei.

In base a tali disposizioni:

  • la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca a suo tempo esercitata, questo purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l’opzione stessa, effettuando i relativi versamenti dell’imposta sostitutiva e dichiarando i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi;
  • in caso di mancata presentazione, nel termine dei 30 giorni successivi alla scadenza, della comunicazione relativa alla risoluzione o alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la comunicazione può essere presentata “sine die” senza applicazione di sanzioni. 

In pratica, in presenza di opzione per la cedolare secca, la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto non determina conseguenze per il contribuente.

Dal punto di vista reddituale, tuttavia, si creerebbe un disallineamento tra i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli RLI, e pertanto confluiti nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, ed i redditi effettivamente conseguiti per cui, anche se non sono previste sanzioni, si ritiene quanto mai opportuno comunicare, anche tardivamente, le proroghe e le risoluzioni.

Viceversa la mancata opzione per una annualità successiva alla prima registrazione può essere sanata esclusivamente con la “remissione in bonis”, pari ad euro 250,00, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno dell’omissione.

Oltre tale termine non è più possibile ravvedersi.

Nell'Area riservata a disposizione dei soci le tabelle informative relative al ravvedimento delle sanzioni per i vari adempimenti.

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