La fattura relativa alla intermediazione per una compravendita immobiliare deve essere emessa alla conclusione della prestazione che può coincidere, a seconda dell’incarico ricevuto, con l’accettazione della proposta, la firma del preliminare oppure la data dell’atto di compravendita.
Un eventuale accordo tra le parti per un pagamento “rateale” della prestazione non legittima l’emissione delle fatture parziali in concomitanza del pagamento delle singole rate.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-324/20 pubblicata in data 28.10.2021, affronta il tema della data di emissione della fattura per una intermediazione immobiliare in caso di pagamento rateale della prestazione. Secondo la suprema corte la fattura deve essere emessa per l’intero importo pattuito al momento della conclusione della prestazione e non invece in concomitanza dei singoli incassi.
L’intermediazione immobiliare non è infatti una prestazione che comporta “pagamenti successivi” per la quale l’obbligazione tributaria e l’esigibilità dell’IVA sussistono alla scadenza di ciascun pagamento.
Il mediatore dovrà pertanto emettere la fattura complessiva, anticipando eventualmente il pagamento dell’IVA, incassando il corrispettivo alla maturazione delle singole rate.
Cordiali saluti.
Stefano Spina
Commercialista in Torino
Consulente fiscale FIMAA Torino