[Dott. Stefano Spina, consulente Fiscale Fimaa Torino]
Entro il 31 marzo 2023 è possibile presentare la comunicazione, che serve esclusivamente per “prenotare” il bonus, per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, con riferimento alle spese effettuate o da effettuare nel 2023.
Il credito di imposta, riconosciuto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi, spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente (e quindi per il 2023 occorrerà fare riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2022).
Contrariamente a quanto previsto per il 2022, a partire dal 2023 non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
La domanda deve essere inviata, senza allegare alcun documento, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
A seguito della presentazione della domanda il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria formerà, in base alle richieste fatte ed alle risorse disponibili, un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024, occorrerà inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023 a seguito della quale sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.