L'art. 11 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (la cd. Legge dell’equo canone) prevede espressamente che la somma versata a titolo di deposito cauzionale non possa essere superiore a tre mensilità di canone e che sia produttiva di interessi legali - e non può essere imputata a canone insoluti nel corso della locazione.
Per una locazione ad uso diverso dall'abitativo, per lo svolgimento di attività economica e/o imprenditoriali, può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale con la stessa funzione di garanzia per l'adempimento degli obblighi gravanti sul conduttore per le locazioni ad uso abitativo, ma anche in questi casi non può essere superiore alle tre mensilità di canone.
In sostanza, la natura giuridica del deposito cauzionale è simile ad un pegno irregolare, poiché oggetto dello stesso è un bene fungibile come il denaro, ma deve rispettare in ogni caso il limite delle tre mensilità.
Per garantire i canoni, in misura superiore a sole tre mensilità, devono perciò necessariamente esser previste altre forme di garanzia, diverse dalla dazione di denaro – contratti di garanzia, fideiussioni, ecc.
Avv. Federico Cappa
Consulente legale FIMAA Torino