fimaa torino
Federazione Italiana Mediatori Agenti d'affari
Torna all'elenco
2 Febbraio 2022

Comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionale

Comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionale

A partire dal 12.1.2022, per tutti i nuovi rapporti di lavoro occasionale, occorre effettuare, prima dell'inizio della prestazione eventualmente risultante dalla lettera di incarico, una specifica comunicazione all’INPS.

Tale obbligo, disciplinato dall’art. 14 comma 1 D.Lgs 81/2008 come modificato dall’art. 12 DL 146/2021, è stato esaminato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle note 29 dell’11.1.2022 e 109 del 27.1.2022.

Sono tenuti al nuovo obbligo di comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori con esclusione dei lavoratori autonomi, degli studi professionali non organizzati in forma di impresa e dei committenti privati.

La comunicazione interessa le collaborazioni autonome occasionali di cui all'art. 2222 c.c. che, in ragione dell'occasionalità dell'attività, generano ai fini IRPEF redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Tale adempimento deve essere effettuato anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro.

 

Non sono pertanto oggetto di comunicazione:

i rapporti di natura subordinata (dipendenti) anche se temporanei,
le collaborazioni coordinate e continuative,
le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale e assoggettate a IVA,
i lavoratori autonomi occasionali quali a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi (Nota INL 27.1.2022 n.109),
i procacciatori d’affari (Nota INL 27.1.2022 n.109),
i rapporti di lavoro "intermediato da piattaforma digitale", che comprendono anche le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, le quali sono soggette a comunicazione UniLav (art. 9-bis del DL 510/96) entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro (nota INL 11.1.2022 n. 29).

 

La comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo:

dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell'attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, è necessario effettuare una nuova comunicazione mentre la comunicazione priva di uno dei dati sopra indicati si considera omessa.

Le comunicazioni già trasmesse potranno essere annullate o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

 

La comunicazione, il cui invio è a cura del committente, deve essere effettuata:

all'Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione;
mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità dell'art. 15 co. 3 del DLgs. 81/2015 previste per il lavoro intermittente.

 

In attesa di ulteriori indicazioni la comunicazione essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail agli indirizzi messi a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (riportati in allegato alla nota INL 11.1.2022 n. 29).

Le comunicazioni dei committenti, nel caso in cui le prestazioni siano svolte nella provincia di Torino, dovranno pertanto essere indirizzate a: ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it

 

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

Cordiali saluti.

 

Stefano Spina

Consulente fiscale FIMAA Torino

BOZZA DI COMUNICAZIONE


Invio a mezzo e-mail a: ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it

Con la presente il sottoscritto ...... in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda ...... con sede in ...... via ...... C.F. ...... partita IVA ......

comunica l’inizio del rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 del CC di natura occasionale con ...... (nome e cognome) nato a ...... il ...... residente in ...... via ...... C.F. ......

La sede della prestazione di lavoro sarà ...... e l’attività esercitata sarà ......

La decorrenza e la durata prevedibile del rapporto di lavoro occasionale saranno dal ...... al ...... mentre il compenso pattuito sarà pari ad euro ......

Accedi al portale

Cookies disclaimer

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP) e fanno uso di “Cookie necessari” per il funzionamento del nostro sito, i “Cookie analitici” per migliorare l'esperienza di navigazione e per eseguire statistiche. In qualsiasi momento è possibile esprimere o revocare il consenso per l’attivazione o la disattivazione dei cookie.
Per ulteriori informazioni e per cambiare in qualsiasi momento le impostazioni dei cookie visiti la pagina Privacy policy e gestione preferenze cookies o clicchi su gestisci.