L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 31 del 20.4.2018 ha confermato quanto espresso in due recenti risposte ad interpelli presentati dalle associazioni di categoria in merito alla validità fiscale dei contratti a canone concordato.
Occorre premettere che il DM 16.1.2017, ridefinendo i criteri generali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato ha previsto che le parti: si possano far assistere, nella definizione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, oppure debbano chiedere ad un’organizzazione firmataria dell’accordo di attestare, in base alle modalità previste dall’accordo stesso, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi locali.
In base a tale assunto l’Agenzia delle Entrate precisa che l’attestazione, per i contratti “non assistiti”, rappresenta l’elemento necessario per potersi vedere riconosciute le agevolazioni fiscali.
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