Il servizio sarà reso disponibile a breve nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate
Il recente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (n.174602 del 20.5.2022) ha reso possibile, per gli agenti immobiliari, l’accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali.
Il servizio, che sarà disponibile a breve, permetterà a tutti i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa del cliente, di scaricare le planimetrie catastali.
La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile (il “delegante”) attraverso la compilazione di un apposito modulo ed ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione. L’originale della delega deve essere conservato dall’agente immobiliare per 5 anni.
Il delegante può comunicare la delega all’Agenzia delle entrate:
- mediante apposita funzionalità che sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
- direttamente a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.
Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all’Agenzia delle entrate anche dall’agente immobiliare, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Una volta inviata la delega, il delegato potrà accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, richiedere la consultazione della planimetria.
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta, renderà disponibile la planimetria nell’area riservata del delegato avvisando il delegante a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
Tale funzionalità risulta oltremodo importante per l’agente immobiliare in quanto gli permetterà di verificare in anticipo la conformità catastale del fabbricato che dovrà intermediare e, se del caso, consigliare il cliente in merito ai provvedimenti da adottare.
Infatti l’art. 29 comma 1-bis della L. 52/85 (inserito dall’art.19 co.4 DL 78/2010) , prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”.
[A cura del dott. Stefano Spina, consulente Fiscale Fimaa Torino]