Mediatori creditizi

ISCRIZIONE ALL’ALBO (D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287, art.3).

Coloro che vogliono intraprendere l’attività dimediatore creditizio devono essere iscritti nell'apposito Albo istituito pressol’Ufficio Italiano Cambi. La domanda di adesione deve essere trasmessa all’UICmediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per l’iscrizione non èprevisto il pagamento di alcuna tassa

REQUISITI (D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287, art. 4).

Per l’iscrizione è necessarioessere in possesso di precisi requisiti (domicilio in Italia; requisiti dionorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario; diploma discuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio1989, n. 39).

Per l’iscrizione di Società i requisiti richiesti sono oggettosociale comprendente la mediazione creditizia; possesso dei requisiti dionorabilità da parte dei soci di controllo e dei soggetti che svolgono funzionidi amministrazione, direzione e controllo;svolgimento dell'attività dimediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo; verificadella permanenza dei requisiti in occasione della nomina di nuovi esponenti ecomunque con cadenza almeno annuale (entro il 31 marzo di ogni anno il legalerappresentante è tenuto a trasmettere all’UIC copia del verbale illustrativodella verifica compiuta).

INCOMPATIBILITA’ (Legge 108/1996, art. 16, comma 5)

L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia ècompatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. Eventualiipotesi di incompatibilità vanno ricercate nelle normative di settoredisciplinanti le altre attività esercitate dal mediatore