Statuto dell'Associazione

Art. 1 AMBITI DI RAPPRESENTANZA

  1. L’Associazione aderisce a livello nazionale alla FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari con sede in Roma e a livello provinciale all’Ascom di Torino come Associazione indiretta.

  2. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.
    Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale che perseguono finalità in armonia con quelle della Federazione.

  3. L’Associazione ha Sede in Torino e la sua durata è illimitata.

 

Art. 2 FINALITA’

L’Associazione, nell’interesse generale dei Soci si prefigge di:

  1. occuparsi delle questioni riguardanti le categorie aderenti in tutti i settori dell’attività economica, sindacale, fiscale e legislativa rappresentando gli interessi degli associati;

  2. studiare i problemi della Categoria e del mercato prospettando e promovendo soluzioni anche presso le competenti autorità;

  3. promuovere la collaborazione ed il confronto culturale con altri enti o associazioni, anche attraverso la partecipazione a congressi, dibattiti, comitati, riunioni ecc;

  4. stipulare convenzioni con enti pubblici, imprese private, altre associazioni per facilitare la formazione professionale e culturale o che comunque siano di utilità agli operatori del settore;

  5. promuovere iniziative culturali, di formazione ed aggiornamento al fine di favorire lo sviluppo morale e professionale della categoria, curando tra l’altro:

  • la pubblicazione di giornali, riviste ecc;

  • l'istituzione o comunque la gestione di corsi di preparazione all’attività o di aggiornamento tramite le proprie strutture o in collaborazione con altre associazioni o “istituti”.

  1. partecipare a società, anche di capitale, Enti od organizzazioni per la realizzazione degli scopi sociali.

 

Art. 3 ADESIONE: REQUISITI E MODALITA’

Possono aderire alla FIMAA TORINO quali Soci Ordinari tutti coloro che sono iscritti nel ruolo sezione “agenti immobiliari” e sezione “agenti con mandato a titolo oneroso” purché nel ramo relativo ad immobili ed aziende, come da art. 3 punto 1 e 2 del Decreto 21/12/90 n. 452, nonché i “mediatori creditizi” di cui alla legge 108/96 e relativi regolamenti attuativi.

Coloro che richiedono di aderire alla FIMAA TORINO devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle norme deontologiche di comportamento.

La domanda di ammissione deve essere presentata su apposito modulo, e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

Tale funzione può essere delegata dal Consiglio Direttivo ad una Commissione formata da tre membri e che rimane in carica un anno o più, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’iscrizione all’Associazione scade il 31 dicembre di ogni anno; le domande di ammissione presentate dopo il primo settembre danno diritto all’iscrizione per l’anno in corso e per l’anno successivo.

Coloro che non siano in possesso dei predetti requisiti possono essere ammessi a far parte della Associazione solo nella veste di Soci Sostenitori o di Soci Onorari su parere favorevole della Giunta Esecutiva. Essi non hanno diritto di voto e non possono ricoprire alcuna carica associativa.

E’ esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 4 ORGANI

Organi ufficiali della Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Vicepresidente anziano, il Segretario Generale, il Tesoriere.

 

Art. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente convocata almeno una volta l’anno, a mezzo corrispondenza ordinaria, fax, e-mail o simili inviati almeno 15 giorni prima della data stabilita. In occasione della spedizione, tale convocazione dovrà inoltre essere affissa nella Sede sociale.

L’Assemblea ordinaria dei Soci avrà come oggetto l’approvazione dei rendiconti e ogni altro provvedimento interno che sia portato all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene ad ogni quadriennio.

L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci.

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei Soci; è convocata a mezzo lettera raccomandata senza avviso di ricevimento da inoltrare ad un solo iscritto per ogni agenzia aderente alla FIMAA TORINO inviata almeno 10 giorni prima della data stabilita.

Qualsiasi Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è valida con la presenza o la rappresentanza di metà degli iscritti. Tuttavia, trascorsa un’ora dalla convocazione, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza semplice dei presenti stessi, anche per eventuali modifiche statutarie.

 

Art. 6 DELEGHE

Un Socio assente può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo nelle Assemblee generali sia ordinarie, sia straordinarie.

Sono ammesse non più di due deleghe per ogni Socio.

 

Art. 7 MODALITA’ DI VOTAZIONE

Le votazioni delle assemblee avvengono per appello o alzata di mano.

Per la nomina di cariche esse avvengono con scheda segreta.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 8 IMPRESE DI MEDIAZIONE

Le imprese organizzate per l’esercizio della mediazione possono essere ammesse nella persona che le rappresenta, purché regolarmente iscritta nel Ruolo della Camera di Commercio.

 

Art. 9 SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo vigila sul comportamento deontologico dei Soci ed istituisce una Commissione interna sia per la disciplina degli Associati sia per la soluzione delle vertenze sorte fra Socio e cliente nel caso riceva segnalazioni od esposti. La Commissione è composta da tre a cinque membri, più uno dei Consulenti legali.

Devono necessariamente fare parte dei membri della Commissione il Presidente, il Vicepresidente anziano ed il Segretario Generale.

La Commissione può demandare l’istruttoria a sub - commissioni.

Essa sente gli interessati e svolge, con i più ampi poteri, un’istruttoria e ne riferisce i risultati al Consiglio Direttivo, il quale può applicare le seguenti sanzioni disciplinari, a sua discrezione:

  • richiamo scritto

  • sospensione da uno a sei mesi dalla Associazione

  • radiazione dalla Associazione

Gli eventuali provvedimenti potranno essere resi pubblici.

 

Art. 10 QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno. Dopo tale data, in caso di mancato pagamento, il Socio è considerato decaduto e non ha più titolo per usufruire dei benefici e delle prerogative derivanti dall’iscrizione alla FIMAA TORINO.

Egli è obbligato alla restituzione della tessera e dell’attestato e non può più usare il marchio FIMAA TORINO.

 

Art. 11 PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE

I proventi dell’Associazione sono costituiti:

  1. da una quota associativa d’iscrizione e da un contributo sociale annuale da stabilire dal Consiglio Direttivo, anno per anno;

  2. da eventuali contributi od oblazioni volontarie, da parte dei Soci, Enti o comunque terzi;

  3. da eventuali avanzi di gestione degli anni pregressi.

E’ fatto assoluto ed espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati o a chiunque altro, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 12 DECADENZA E RECESSO

Il Socio che per qualsiasi motivo, cessa di far parte della Associazione non conserva nessun diritto sul patrimonio sociale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da ventuno membri; i Soci hanno l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell’organo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Verificandosi la parità di voti, viene proclamato chi possiede la maggiore anzianità d’iscrizione nel Ruolo dei mediatori.

Il numero dei Vicepresidenti sarà stabilito all’inizio di ogni quadriennio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede, e tutte le volte che lo richiedano almeno il 50 per cento più uno dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli Associati ad eccezione dei momenti di discussione di eventuali provvedimenti disciplinari e di esamina di domande di ammissione.

I “Past President” partecipano di diritto ai Consigli Direttivi a livello consultivo, come pure i Consulenti esterni dell’Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo all’inizio del quadriennio.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può cooptare fino ad un massimo di tre operatori associati, in possesso di esperienza e competenza di particolare rilievo.

Parteciperà alle riunioni il Direttore Generale con voto consultivo.

 

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E COMPITI

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno quattro volte all’anno.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza. Se all’ordine del giorno vi è l’approvazione di bilanci, l’avviso di convocazione deve contenere copia degli stessi o le modalità per la loro consultazione.

Al Consiglio Direttivo è demandato:

  1. la costituzione dell’ufficio amministrativo, la sistemazione dei servizi e l’assunzione del personale occorrente; in particolare potrà deliberare l’assunzione di un Direttore Generale proposto dal Presidente;

  2. le deliberazioni sull’ammissione, cancellazione, reclami dei Soci, decadenza dalle cariche sociali ed eventuali provvedimenti disciplinari

  3. la trattazione di tutti gli argomenti inerenti l’interesse sociale;

  4. la convocazione delle assemblee straordinarie fatto salvo quanto previsto all’art. 5;

  5. la redazione del rendiconto consuntivo e la compilazione del preventivo da sottoporre all’assemblea ordinaria;

  6. tutti i poteri necessari per la gestione e il buon andamento del sodalizio ed in particolare l’istituzione di Commissioni di lavoro nonché di Delegazioni territoriali con relativi regolamenti.

 

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEGGIBILITA’ E DURATA CARICHE SOCIALI

Per porre la propria candidatura a far parte del Consiglio Direttivo il Socio FIMAA TORINO deve:

  1. essere iscritto da almeno un triennio nel Ruolo C.C.I.A.A. sezioni Agenti Immobiliari e Agenti con mandato a titolo oneroso, o nell’Albo Mediatori Creditizi;

  2. essere iscritto da almeno un anno alla FIMAA TORINO;

E’ inibito alla medesima società, enti commerciali, franchising od enti assimilabili (per interessi commerciali e/o pubblicitari) di occupare con propri rappresentanti più di un settimo dei posti disponibili sia in Consiglio Direttivo sia in Giunta Esecutiva.

Le cariche sociali sono incompatibili con cariche di natura politica.

Con delibera del Consiglio Direttivo verranno dichiarati decaduti dalla carica i membri di Organi Sociali assenti per tre sedute in un anno, salvo impedimento per gravi motivi.

 

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO: SUBENTRI

Qualora si renda vacante un seggio all’interno del Consiglio Direttivo, subentra il primo escluso in base ai risultati delle votazioni, esauriti i subentri il Consiglio Direttivo continua con il numero residuo.

Qualora invece per un motivo qualsiasi venisse a rendersi vacante un terzo dei posti del Consiglio Direttivo, il Presidente o chi ne fa le veci, provvederà a convocare l’Assemblea per il suo completamento. I nuovi eletti decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio Direttivo.

 

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo può disporre un regolamento interno per il buon funzionamento dell’Associazione.

 

Art. 18 GIUNTA ESECUTIVA

Nell’ambito del Consiglio Direttivo è istituita la Giunta Esecutiva formata da sette membri con voto deliberativo; ne fanno parte il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e per il residuo i membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano con voto consultivo i “Past President”, i Consulenti legali ed il Direttore Generale.

La Giunta Esecutiva si deve riunire almeno 6 volte all’anno con convocazione anche telefonica del Presidente, del Segretario Generale o del Direttore Generale, o su richiesta di almeno due membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.

In caso di parità nelle votazioni prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

E’ compito della Giunta Esecutiva dare attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo, nonchè renderne operative le direttive in ordine alla ordinaria amministrazione e prendere decisioni urgenti per il raggiungimento dei fini statutari qualora ristrettezze di tempo non permettano di riunire il Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso le decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio successivo.

La Giunta Esecutiva dovrà designare i rappresentanti dell’Associazione nelle Commissioni presso Enti esterni e presso l’Associazione Regionale e Nazionale di categoria, ferma restando per le stesse la candidatura di diritto del Presidente con facoltà di designare un altro Consigliere o di rinunciare, nonché deliberare l’eventuale ammissione di Soci Sostenitori e/o Soci Onorari.

 

Art. 19 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Associazione e può delegare tutte o parte delle sue funzioni ad un altro Consigliere. Convoca e presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Dà attuazione alle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, oltre ad eseguire le incombenze previste dagli altri articoli.

 

Art. 20 VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue attività, e il Vicepresidente anziano lo sostituisce in caso di impedimento. Per Vicepresidente anziano si intende chi possiede la maggiore anzianità d’iscrizione nel Ruolo Mediatori.

 

Art. 21 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale cura i rapporti con i Soci, ed in mancanza della nomina di un Direttore Generale, svolgerà le funzioni demandate allo stesso.

 

Art. 22 TESORIERE

Il Tesoriere amministra i beni e la cassa della Associazione, e presenta al Consiglio Direttivo il progetto di rendiconto economico e finanziario annuale nonché il bilancio di previsione per le relative approvazioni.

 

Art. 23 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale avrà le seguenti funzioni:

  1. capo del personale;

  2. responsabile dell’attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;

  3. coordinamento con il Presidente e gli Organi Sociali nell’espletamento del loro mandato;

  4. partecipazione con voto consultivo alle riunioni degli Organi Sociali, assumendone le funzioni di Segretario;

Il Direttore Generale potrà essere anche persona esterna all’Associazione e non iscritta nei Ruoli o Albi per Mediatori.

 

Art. 24 ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio sociale ha durata di 12 mesi e si chiude al 31/12 di ogni anno.

E’ fatto obbligo al Consiglio Direttivo di redigere e sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale nonché il bilancio di previsione dell’Associazione.

 

Art. 25 ARBITRATO

Qualora insorgano vertenze fra associati o fra aziende delle quali gli associati siano titolari o legali rappresentanti le vertenze medesime dovranno essere oggetto di giudizio arbitrale.

La convocazione è richiesta da una delle parti.

Per ogni singolo caso il Collegio arbitrale sarà formato da cinque membri e più specificatamente dal Presidente, da uno dei Vicepresidenti e dal Segretario Generale, nonché dai due Consulenti legali, o persone dagli stessi delegate.

Qualora sussistano gravi motivi di impedimento la Giunta Esecutiva potrà su richiesta del membro indisponibile, sostituirlo con altro membro del Consiglio Direttivo.

Innanzi al Collegio Arbitrale, le parti potranno farsi assistere da legali di fiducia.

Il giudizio avverrà in maniera irrituale, senza obbligo di formalità ed il lodo sarà inappellabile.

 

Art. 26 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di Soci pari ad almeno il 75 per cento dei Soci iscritti e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei Soci presenti. In questo caso non sono ammesse deleghe.

La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

 

Approvato dall’Assemblea FIMAA TORINO  il 29 giugno 2010

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